ATTIVITA’ D’ALLEVAMENTO E IL FISCO
REGIME DEI MINIMI - art. 1 comma 96, L. 244 del 24/12/2008 (finanziaria 2008)
La finanziaria 2008 ha previsto un nuovo sistema per la determinazione del reddito d’impresa in luogo della tradizionale tassazione ordinaria Irpef-Irap e Addizionali regionali e comunali detto “REGIME DEI MINIMI”. In sostanza sull’utile della ditta si applicherà un’unica imposta sostitutiva del 20%.
Chi sono i “contribuenti minimi”?
Imprese individuali e professionisti singoli che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno effettuato esportazioni;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- non possiedono quote di partecipazione in S.n.c. o S.a.s. o S.r.l. trasparenti
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (o leasing) per un ammontare superiore a 15.000 euro.
I vantaggi del nuovo regime fiscale
Non sono più dovute le imposte Irpef, Irap e le addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi e spese, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa.
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali.
Iva
Esonero dai versamenti trimestrali e dalla presentazione della dichiarazione.
Le fatture di vendita devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva indicando l’articolo 1, comma 100 della legge 244/2007;
Sulle fatture di Acquisto non si detrae l´Iva: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
Esempio: emetto una fattura di vendita per € 1.000,00. Non posso calcolare l’IVA al 20% (euro 200,00) su questo importo e quindi non la posso pretendere dal cliente, il quale mi deve pagare solo € 1.000,00.
Acquisto un pc per € 1.000,00 + IVA la 20% per un totale di € 1.200,00. L’IVA la devo pagare al fornitore, ma non me la posso portare in deduzione. Il mio costo complessivo è di € 1.200,00.
Studi di Settore
Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri.
Adempimenti documentali
Resta soltanto obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
- Il calcolo dell’utile della ditta dove applicare l’imposta sostitutiva.
Superamento dei limiti: nel caso in cui i ricavi eccedano i 45.000 euro posti come limite il regime cessa di avere efficacia l’anno stesso in cui avviene il superamento, si riattiveranno subito gli obblighi determinando l’iva dovuta in precedenza scorporandola dalle vendite e detraendo l’iva sugli acquisti. Un ulteriore conseguenza per il contribuente sarà l’applicazione del regime ordinario non solo per il periodo di imposta in cui avviene il superamento ma anche per i tre anni successivi.
Esempi di fattura di vendita
REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI
Legge n. 388 del 23/12/2000, articolo 13
Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi (in totale tre anni), di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 % del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, calcolato come differenza tra ricavi e spese.
Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a € 30.987,41 o un ammontare di ricavi non superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a € 61.974,82 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Imposte dovute: i soggetti in regime sostitutivo Irpef devono versare le seguenti imposte:
- Iva annuale;
- IRAP;
- imposta sostitutiva, nella misura del 10% del reddito;
Sono, invece, esonerati dai versamenti periodici e dall'acconto annuale Iva, nonché dal versamento delle addizionali Irpef.
Altri redditi: gli altri redditi soggetti ad Irpef, diversi da quelli legati all'attività per cui si è optato per il regime sostitutivo, devono essere tassati nei modi ordinari.
Esonero dagli adempimenti contabili: i contribuenti aderenti al regime agevolato sono esonerati da registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.
Resta comunque obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale;
- Il calcolo dell’utile della ditta dove applicare l’imposta sostitutiva.
Ritenuta d’acconto: I compensi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale o d’impresa non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% (vedi esempio di prospetto di fattura).
Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi sopra indicati, ma non oltre il 50% (quindi per ricavi non superiori a € 46.481,11 oppure € 92.962,23);
- a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi sopra indicati (superiori ad € 46.481,11 oppure € 92.962,23). In tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.
Esempio di fattura attiva

A QUALE REGIME ADERIRE?
La scelta tra i due differenti regimi potrebbe non essere facile. Nella pratica molti contribuenti si trovano in difficoltà al momento di aderire ad un sistema piuttosto che all’altro. Gli elementi che possono influenzare la scelta sono molteplici: il tipo di attività che si vuole intraprendere, l’esistenza o meno di ulteriori redditi da lavoro dipendente, autonomo e/o d’impresa, la struttura economica del nucleo familiare, ecc…
Si deve inoltre considerare un elemento che potremmo definire di cruciale importanza per tutti gli allevatori: allo stato attuale non esiste una normativa di riferimento specifica per il mondo felino. Laddove l’attività di allevamento di cani ha subito una precisa regolamentazione a livello nazionale (es. determinazione di precisi limiti dimensionali oltre i quali non si è più semplici amatori ma allevatori professionali, definizione del profilo tributario-fiscale, …), l’attività di allevamento di gatti, sia essa svolta in modo amatoriale che professionale, rimane in una zona grigia. Esistono normative a livello locale e nazionale che si sono occupate del “problema” degli allevamenti felini ma solo da un punto di vista di tutela dell’animale e non anche da un punto di vista economico-fiscale. Coloro, quindi, che volessero intraprendere o continuare in modo professionale l’attività di allevamento di gatti di razza si troverebbero necessariamente ad adottare comportamenti e prassi economico/fiscali/tributari mutuati da altre realtà economiche.
Le considerazioni fino a qui fatte, lontane dal voler frenare gli entusiasmi degli allevatori di gatti, hanno l’intento di informare e rappresentare nel modo più corretto possibile il percorso che molti si troverebbero ad affrontare.
A fronte di quanto esposto, il consiglio migliore che vi possiamo offrire è quello di affidarvi ad una persona esperta che sia in grado di consigliarvi e seguirvi nella vostra attività.
Studio R. & R. – Consulenza Fiscale, Tributaria e d’Azienda
Dott. Simone Recchia – Dott.ssa Roberta Renzi Commercialisti – Revisori Contabili
Roma, Via Quirino Roscioni, 63 – Rieti, Piazza Chiesa del Suffragio, 5
Cell. 328.71.56.144 / 328.18.95.095 E-mail: studiorer@gmail.com |